1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato della giustizia di pace:
a) i membri del Parlamento nazionale, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti e i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di culto delle confessioni religiose;
c) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli sono incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
d) coloro che svolgono o che hanno svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
2. Gli avvocati e i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di magistrato della giustizia di pace e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
3. Non è compatibile con le funzioni di magistrato della giustizia di pace l'esercizio dell'attività legale stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il