Art. 5.
(Incompatibilità).

      1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato della giustizia di pace:

          a) i membri del Parlamento nazionale, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti e i titolari della carica di difensore civico;

          b) gli ecclesiastici e i ministri di culto delle confessioni religiose;

          c) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli sono incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

          d) coloro che svolgono o che hanno svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

      2. Gli avvocati e i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di magistrato della giustizia di pace e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
      3. Non è compatibile con le funzioni di magistrato della giustizia di pace l'esercizio dell'attività legale stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il

 

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magistrato della giustizia di pace svolge le sue funzioni.
      4. Il magistrato della giustizia di pace non può assumere l'incarico di consulente, di perito o di interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
      5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      6. Le disposizioni dell'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sulle incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano ai magistrati della giustizia di pace, secondo i criteri dettati dal CSM, in quanto compatibili.
      7. Ai giudici onorari di tribunale si applica l'articolo 8, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; ferma l'applicabilità dell'aspettativa e del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato della giustizia di pace.